Il termine “moratoria del credito” è stato molto utilizzato nell’ultimo periodo, a partire dal Decreto Cura Italia che l’ha prevista sia per le cosiddette “partite IVA” sia per le PMI. Tali disposizioni sono state via via prorogate durante il periodo di emergenza dovuto al Covid-19 fino all’ultima modifica presente nel “Decreto Sostegni bis” che ha prorogato la moratoria dei mutui e delle aperture di credito dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. Qui un approfondimento delle misure previste nell’ultimo Decreto.
Ma cos’è esattamente una moratoria? Cosa implica? E come si riconosce in Centrale Rischi la presenza di una moratoria su un finanziamento?
In generale, il termine moratoria indica la sospensione di una obbligazione concessa per legge e la proroga della relativa scadenza.
Applicata a mutui o finanziamenti, la moratoria del credito descrive la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un determinato periodo: la sospensione può riguardare l’intera rata (come previsto dai decreti in periodo Covid fino al 30 Giugno 2021) o la sola quota capitale (come invece previsto dal Decreto sostegni bis).
La sospensione della sola quota capitale è più comune e, se il mutuo oggetto di moratoria è all’inizio del periodo di ammortamento, può risultare marginalmente conveniente, dal momento che la quota interessi è prevalente nell’importo della rata e il “risparmio” è di conseguenza limitato.
Nell’immediato una moratoria riduce l’esborso finanziario del mutuatario e va a prolungare la scadenza del finanziamento di un periodo pari alla durata della sospensione, lasciando inalterato il piano di ammortamento iniziale che viene solo “posticipato”. Solitamente, nel caso di sospensione dell’intera rata, gli interessi che non sono corrisposti durante la moratoria vengono “spalmati” sul periodo successivo. La moratoria si differenzia quindi da una rinegoziazione o da una surroga che modificano la durata del contratto e l’incidenza della rata mutando invece le condizioni contrattuali e il piano di ammortamento originario.
Esiste però un “effetto collaterale” della moratoria: quando la richiesta è su base volontaria (non legislativa) incide sulla valutazione del profilo di rischio dell’impresa che la richiede, essendo indicativa di una difficoltà dell’azienda a far fronte ai suoi impegni finanziari e comportando quindi una riclassificazione del credito in forborne che può degenerare in default. Diversamente, la richiesta della moratoria di legge (come nei decreti Cura Italia e Sostegni) non incide sulla valutazione del rischio da parte degli istituti finanziari come da orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) del 30 Giugno 2020.
n Centrale Rischi i finanziamenti rateali vengono segnalati ogni mese mediante due parametri:
l’accordato, pari al valore del capitale residuo previsto da piano di ammortamento,
l’utilizzato, pari al valore dell’ effettivo capitale residuo calcolato in base ai pagamenti del mutuatario.
In pratica il mutuo è “in bonis” (senza ritardi nei pagamenti) se il valore teorico del capitale residuo coincide con quello effettivo, ovvero se l’accordato è pari all’utilizzato, pertanto se l’utilizzato eccede l’accordato significa che almeno una rata non è stata pagata.
Come spiegato, la moratoria prevede la sospensione della rata (interessi + capitale) o della sola quota capitale: questo implica che il credito concesso dalla banca (pari al capitale residuo alla data di sospensione) rimanga costante per effetto dell’interruzione dei pagamenti del piano di ammortamento.
Tale circostanza se correttamente segnalata, comporta che in Centrale Rischi l’accordato e utilizzato restino invariati per tutta la durata della moratoria ed il loro valore debba necessariamente coincidere.
Attenzione quindi alle errate segnalazioni relative a moratoria: se l’importo dell’accordato decresce ma l’utilizzato resta costante significa che l’istituto di credito non ha provveduto a “congelare” il piano di ammortamento nelle segnalazioni a Banca d’Italia e potreste risultare erroneamente sconfinati, con un effetto peggiorativo sul rating bancario.
Verificate la corretta segnalazione con il nostro tool CR Andamentale disponibile in DigitalCFO.
Leggi anche gli altri approfondimenti. Torna alla pagina principale.
We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.