La definizione di default riguarda il modo in cui gli intermediari finanziari devono classificare i propri clienti a fini prudenziali (similmente alle già discusse definizioni di NPL e crediti forborne): la “Nuova definizione di Default”, introdotta dall’EBA e in vigore dal 1° gennaio 2021, stabilisce criteri e modalità più restrittivi in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati.
Cosa prevede la nuova definizione di default? Come si esce dallo stato di default? Che effetti avrà sulle aziende e l’accesso al credito? Come utilizzare la Centrale Rischi per prevenire la segnalazione a default?
Le linee guida identificano un debitore in stato di default (= stato di inadempienza di un’obbligazione verso una banca) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
condizione oggettiva : il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
condizione soggettiva: l’intermediario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione ( si veda la voce “unlikely to pay”).
Il punto 2 era già in vigore prima del 2021 e non è stata in alcun modo modificata. Le novità introdotte riguardano la condizione oggettiva che prevede un’automatica classificazione in default delle controparti al superamento, per 90 giorni consecutivi, di entrambe le soglie di rilevanza descritte di seguito:
soglia assoluta: euro 100 per persone fisiche, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato < 5 milioni di Euro ed esposizione verso la banca < 1 milione di Euro oppure euro 500 per tutte le altre imprese;
soglia relativa: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso la banca/gruppo bancario.
Per una PMI è quindi sufficiente avere un arretrato per 90 giorni superiore a soli 100 euro che rappresenti più dell’1% dell’esposizione verso una Banca, per essere inserita tra i cattivi pagatori. Una cifra a dir poco irrilevante che può implicare una reazione a catena sul rapporto banca/impresa e sulla capacità di accedere al credito (più difficile e oneroso).
La necessità per le aziende di un monitoraggio degli elementi che portano ad una eventuale definizione di default (e quindi un monitoraggio automatico della Centrale Rischi) è resa ancora più impellente da altre modifiche apportate rispetto al passato.
Impossibilità di compensare. Diversamente da quanto avveniva in passato, l’EBA ha espressamente escluso la possibilità di “compensare” automaticamente lo sconfinamento con i margini disponibili su altri affidamenti.Le aziende che hanno più linee di credito presso uno stesso istituto dovranno quindi prestare attenzione e agire attivamente per bilanciare costantemente le necessità finanziarie con i margini disponibili.
Estensione del default a tutte le esposizioni. Cosa comporta la segnalazione a default di un’esposizione? Il default su una singola esposizione implica l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca/gruppo bancario. Fanno eccezione le PMI con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro, per le quali la banca può decidere di limitare la definizione di default a livello di singola linea di credito in base all’entità dell’arretrato.
Default in caso di banca appartenente ad un gruppo. Non solo la definizione di default di una linea di credito si può estendere a tutto il debitore, ma il “contagio” avviene anche a livello di gruppo bancario. Dal momento in cui la valutazione del superamento della soglia di rilevanza per oltre 90 giorni va verificata dell’intero gruppo di appartenenza di un istituto, se un debitore è classificato in stato di default da una banca, anche tutte le altre del gruppo di appartenenza dovranno classificarlo in maniera analoga, anche qualora tale debitore non presenti esposizioni in arretrato verso questi ultimi.
Uscita dallo stato di default. Mentre prima era sufficiente regolare lo scaduto, dal 1° gennaio l’azienda che regolarizza la propria posizione debitoria entra nel cosiddetto “cure period”: una sorta di fase sotto stretto controllo della durata di 90 giorni in cui il debitore rimarrà comunque classificato a default (in caso di difficoltà finanziarie e rimodulazione dell’assetto creditizio (forborne), il “cure period” viene esteso a 12 mesi). Solo al termine dei 90 giorni, se la situazione si è normalizzata, decadrà la classificazione a default. Il ritorno “in bonis” del cliente non determina peraltro l’automatica cancellazione della posizione di residuo arretrato (sconfini persistenti) nella Centrale Rischi della Banca d’Italia.
La segnalazione di default è rilevabile in Centrale Rischi? Non esplicitamente. Non esiste “un’etichetta” per le esposizioni in default in quanto la nuova definizione non modifica nella sostanza i criteri sottostanti le segnalazioni della Centrale Rischi. Una posizione in default risulterà sicuramente segnalata comunque negli sconfinamenti persistenti oltre i 90 giorni, ma non tutti gli sconfinamenti oltre i 90 gg comporteranno la classificazione a default.
In via preventiva, tuttavia, con la Centrale Rischi è possibile presidiare tutti gli indicatori che potrebbero portare alla temuta portare alla temuta segnalazione: utilizzi intensi e continuativi dei fidi, periodi di sconfini ripetuti e persistenti, calcolo dell’incidenza dello sconfinamento per la verifica delle soglie.
Se non si vuole subire passivamente una stretta del credito, che quest’anno forse non è emersa prepotentemente per effetto degli aiuti per la pandemia, le imprese dovranno conoscere le nuove regole e agire di conseguenza, in primis:
rispettare con puntualità le scadenze di pagamento e i piani di rimborso,
accantonare più risorse,
monitorare le proprie linee di credito e la loro gestione per anticipare eventuali difficoltà su linee di credito in essere.
Monitoraggio, gestione finanziaria consapevole e pianificazione della liquidità diventeranno il mantra delle aziende e dei loro consulenti.
Verificate la corretta segnalazione con il nostro tool Digital CR disponibile in DigitalCFO.
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