Dopo diverse proroghe, differimenti e modifiche, il 15.7.2022 è entrato in vigore il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019.
Dal DL 118/2021 in poi sono state introdotte nuove procedure (la composizione negoziata) ed è stato soppresso l’OCRI, organismo di composizione della crisi che avrebbe dovuto intervenire a seguito delle segnalazioni da parte di revisori o soggetti esterni all’azienda sulla base del superamento di determinate soglie di allerta di specifici indicatori individuati dal CNDCEC.
L’OCRI e gli indicatori CNDCEC sono stati eliminati; cosa è rimasto quindi?
L’obbligo per gli amministratori d’azienda di istituire un sistema di allerta interno, già in vigore dal 19/03/2019, è stato meglio specificato dal D.Lgs. n. 83/2022, indicando le linee guida per la redazione di un adeguato assetto. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, gli imprenditori individuali / società sono tenute ad adottare rispettivamente misure idonee / un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che consentano di:
di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o finanziario;
verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i successivi 12 mesi;
verificare la presenza di segnali di allarme indicati all’art. 3 comma 4 del Ccii, ovvero:
debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni stesse;
debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
esposizioni scadute o sconfinate nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni purché rappresentino complessivamente almeno il 5% cento del totale delle esposizioni;
verificare la presenza di una o più esposizioni previste dall’art. 25-novies, comma 1 del Ccii che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (i quali dovranno segnalare all’imprenditore la necessità di aderire alla Composizione Negoziata della Crisi). Le soglie di segnalazione dei creditori pubblici qualificati sono vigilate da Inps, Inail, Agenzia Entrate ed Agente Riscossore;
ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui alla disciplina della composizione negoziata.
Quanto sopra implica che l’imprenditore si doti di strumenti che gli consentano di raccogliere, catalogare ed analizzare le informazioni sia attuali che prospettiche con un orizzonte temporale di 12 mesi dalle quali si possa cogliere qualsiasi tipologia di difficoltà, di tipo sia economico che finanziario. Al fine della costituzione dell’adeguato assetto aziendale, di particolare rilevanza sono quindi i sistemi informatici che consentono il monitoraggio della tensione finanziaria aziendale, rilevabile in primo luogo dall’analisi periodica della centrale rischi di Banca d’Italia, dalla verifica periodica dei dati contabili, e per la proiezioni dei flussi di cassa a 12 mesi.
Per facilitare il compito di amministratori e imprenditori, DigitalCFO mette a disposizione il nuovo tool Adeguato Assetto: ogni azienda o consulente potrà analizzare proprio i punti previsti dallo schema del D.Lgs e verificare il rispetto o il superamento delle soglie di tutti i segnali di allarme in modo automatico, senza preoccuparsi di confrontare eventuali debiti scaduti con le soglie corrette. La soluzione permette inoltre di marcare temporalmente il report per poter dimostrare l'avvenuto monitoraggio e l'adempimento della legge da parte di soci e amministratori.
Il tool Adeguato Assetto è incluso nell’applicazione web DigitalCFO, acquistabile su Zucchetti Store per le aziende, in AGOCFO per i professionisti che utilizzano AGO Infinity, ed è disponibile anche come report singolo nella piattaforma raggiungibile da DigitalHUB.
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